Per chi opere nel campo dei sottoservizi il tema delle servitù di passaggio è particolarmente attenzionate. Può capitare con i proprietari dei terrieri che si verifichi una situazione di attrito che rallenta l’avanzamento del lavoro.
Nel Diritto Romano le servitù come altri diritti reali erano già presenti e noti, di seguito alcuni passi:
“”Le servitù prediali consistono in ciò che la proprietà di un fondo ( servente) è per atto giuridico o aggiudicazione limitata a favore della proprietà di un altro ( dominante) ; sicche’ la prima riceve un incremento che la fa esorbitare dal suo immediato oggetto, la seconda una restrizione che la fa recedere da propri naturali confini. Tali servitù sono quindi una qualità vantaggiosa o svantaggiosa di un dominio e poiché il dominio si materializza nella cosa, sono qualità dei predii. Questa è la ragione per cui il proprietario non può avere una servitù sul suo predio; giacche’ la sua proprietà non può essere costituita in una posizione contradditoria: nemini res sua servit.
Questa è anche la ragione, per cui una servitù non poteva costituirsi per una causa transitoria: in origine il dominio non poteva essere costituito che in perpetuo e la sua condizione non poteva essere – per se’ medesima- che duratura: il principio è però mantenuto parzialmente nel diritto giustinianeo , ove non è più regola la perpetuità del dominio, per ragioni di economia giuridica.
Questa è finalmente la ragione per cui la servitù non può essere alienata indipendentemente dal dominio cui aderisce.“”
Continua:
“Le servitù rustiche sono quelle di passaggio ( dell’uomo o anche degli animali spinti o anche de’ carri: iter, acuta, via), di acquedotto ( per cui si deriva l’acqua attraverso il fondo altrui) , di attinger acqua (aquae haustus), ecc.”
